mercoledì 20 luglio 2016

Corte UE diritto alle ferie retribuite in caso di licenziamento


La sentenza C-178/2015 della Corte dell'Unione Europea ha stabilito che il dipendente dimissionario ha diritto a un pari rimborso per i giorni non usufruiti. Il caso partito da Vienna 


Sono almeno quattro, le settimane di ferie annuali retribuite costituiscono «un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione europea». Partendo da questo presupposto fondamentale, la Corte europea di giustizia di Lussemburgo ha stabilito che, anche nel caso in cui, il rapporto di lavoro cessa per scelta volontaria e la fruizione delle ferie non sia più possibile, si deve ottenere il pagamento. In questo modo si evita che il dipendente “non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria”. 

Il caso è stato portato davanti ai giudici del Kirchberg dall’austriaco Hans Maschek, dipendente pubblico della città di Vienna, che non ha potuto godersi le ferie a causa di una malattia subita nel periodo precedente all’accogliemento della sua domanda di essere pensionato. La Corte di Lussemburgo ha accolto il suo ricorso e ha ribadito che i principi fondamentali del diritto alle ferie retribuite per sospendere il lavoro e beneficiare del necessario periodo di relax e svago - deve essere rispettato “indipendentemente dallo stato di salute”. 
Non sono nemmeno possibili legislazioni nazionali, come quella introdotta dalla città austriaca, che ridimensionano quanto stabilito dalla normativa comunitaria. Secondo gli eurogiudici, è possibile invece stabilire a livello nazionale delle condizioni migliorative per i lavoratori, come aumentare il periodo minimo di ferie retribuite annuali oltre il minimo delle quattro settimane.