lunedì 2 maggio 2016

Multa nulla se il nuovo proprietario non dice chi era alla guida del mezzo

Tornano i tempi in cui la multa era nulla se non vi era la contestazione immediata, da parte delle forze dell'ordine?

A autorevole parere del Giudice di Pace di Lecce (Dott.ssa Eleonora Dell’Anna), in tema di omessa comunicazione dei dati del conducente al momento della commessa violazione per non ricordare chi fosse alla guida in quella determinata giornata, (nell’ipotesi, evidentemente, di mancata contestazione immediata del trasgressore), vi sarebbe violazione di diritto e la multa sarebbe quindi, di fatto, nulla.

Infatti scrive: “La mancanza di ricordo, soprattutto in considerazione del tempo trascorso tra la violazione e la contestazione, non può essere esclusa a priori. Diversamente ragionando vi sarebbe il rischio di una sorta di costrizione, in capo al proprietario di una autovettura, affinché dichiari anche falsamente dei dati al fine di evitare la sanzione pecuniaria“ sentenza del 5 febbraio 2009.

In base a tale principio, è stata dunque sancita la nullità della multa.

In effetti, l'obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati di chi fosse alla guida del mezzo al momento dell'infrazione, sorgerebbe dall'art. 180 comma 8 c.d.s. (codice della strada) Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695

La contravvenzione elevata alla ricorrente consisteva “per aver omesso di comunicare i dati del conducente al momento della commessa violazione”, prevedendo una multa compresa tra un minimo di 343,35 euro ed un massimo di 1.376,55 euro,

Secondo il giudice salentino, le multe elevate agli automobilisti per il combinato disposto degli artt. 126 bis comma 2 e 180 comma 8 C.d.S., non prescriverebbe particolarità formali per espletare l’incombenza legale. Ne consegue che anche la semplice comunicazione all’ufficio di polizia di ” non ricordare ” integrerebbe un comportamento legittimo.

Ebbene, se non si può comminare la multa al proprietario per l'omessa dichiarazione di chi guidava l'automezzo, chi pagherà la multa per l'infrazione?

Sara sempre e comunque a carico del proprietario se non ci sono gli estremi per fare ricorso?

Attenzione, pare che la multa per l'infrazione vada pagata comunque.

Ma se il proprietario non ricorda chi era alla guida del mezzo, come potrà intentare un ricorso che possa essere accolto dal giudice?

Vi sono alcuni che vedono in questo, una lesione al diritto di difesa ed altri al principio della responsabilità penale personale, entrambi principi fondamentali dello Stato di diritto.