domenica 1 maggio 2016

La relazione su Facebook e i doveri di lealtà, causa di separazione


I tradimenti sui social network non sono poi così innocenti. L'attenzione sull'argomento, è arrivata al vaglio della nostra più alta Corte di Cassazione, che si è pronunciata nel senso di ritenere che anche le relazioni extraconiugali sui social network, possono divenire discrimine per valutare una violazione dei doveri di lealtà discendenti dal matrimonio e quindi soggetti al vaglio del giudice per l'addebito della separazione coniugale.

La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza del 9 aprile 2015, n. 7132, ha sostenuto che la pronuncia di addebito della separazione può anche non fondarsi solo sulla violazione dei doveri posta dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche sulla continuativa ed unilaterale violazione del dovere di lealtà, tale da minare quel nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale.

Quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in questa sentenza è importante perché fa rientrare il dovere di lealtà, tra i doveri dettati dall'art. 143 c.c.

La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza del 12 aprile 2013, n. 8929, ha sancito che in tema di separazione, giudiziale dei coniugi, non sempre può essere pronunciato l’addebito nei confronti del coniuge che abbia intrattenuto, con altra persona, contatti telefonici e via Internet.

Qualora tale legame si sia, ad esempio, concretizzato in un rapporto solo platonico, senza i connotati di una relazione sentimentale extraconiugale in violazione del dovere di fedeltà, il giudice potrebbe non pronunciare l’addebito nei confronti di quel coniuge che abbia avuto una relazione extraconiugale su facebook.

Sarà quindi cura delle parti in causa, dimostrare al giudicante, se la relazione extraconiugale tenuta da uno dei coniugi, sia o non sia addebitabile all'altro, perchè ritenuta si grave da rompere la fiducia che entrambi i coniugi ripongono nel loro rapporto.