venerdì 29 aprile 2016

Non è punibile per particolare tenuità del fatto la guida in stato d'ebrezza


La sentenza n. 44132 del 2 novembre 2015, della Corte di Cassazione, sez. IV penale, ha stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista all’art. 131-bis c.p. ed introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2015 è applicabile anche alla guida in stato d'ebrezza. Nell'ipotesi di reato di cui all'art. 186 comma 2 let. b) c.d.s. 


Quanto stabilito nella sentenza qui sopra annotata, trova ulteriore conferma, nella successiva tesi delle Sezioni Unite della medesima Corte di Cassazione, ove, con la sentenza del 25 febbraio 2016, ha stabilito che: l'art.131 bis c.p. si applica ad ogni fattispecie criminosa, nella sussistenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma, e dunque anche ai reati definiti attraverso la tecnica della "soglia".


In ogni caso, la valutazione del giudice, in ordine alla particolare tenuità del fatto, resta molto complessa ed è stato osservato in giurisprudenza, che essa deve comprendere, il livello dello stato d'ebrezza, le modalità della condotta dell'imputato nella fattispecie criminosa e l'entità del danno cagionato.