sabato 7 maggio 2016

Figli fuori corso all'Università


L'obbligo al mantenimento del figlio studente, finisce se è fuori corso all'Università.

Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica oppure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attivita' lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalita' acquisita (Corte di Cassazione 1858/2016).

Con tale principio, si rende accoglibile la richiesta del coniuge tenuto al mantenimento ad essere liberato da ogni obbligo nei confronti del figlio maggiorenne se quest’ultimo ha avuto l’opportunita' di frequentare l’Universita', ma non ha saputo trarne profitto avendo superato solo pochi esami rispetto a quelli previsti dal corso di laurea oppure essendo iscritto fuori corso per piu' di una volta con un esiguo numero di esami superati.