venerdì 13 dicembre 2013

valido il contratto di mutuo anche se la banca costituisce garanzia con la somma mutuata


Ecco qui in seguito, alcune recenti sentenze che confermano la validità del contratto di mutuo, erogato dall'ente mutuante, che costituisce, a titolo di garanzia, pegno o deposito, con la somma destinata al beneficiario.

In tema di mutuo fondiario (art. 38 d.lg. n. 385 del 1993), l'atto con il quale il finanziato costituisce a favore del mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte mediante il riversamento alla banca della somma mutuata o la costituzione della stessa in pegno o deposito, non è incompatibile con la natura reale del contratto di mutuo, che non implica la necessità di una materiale consegna della somma mutuata nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della relativa disponibilità giuridica. Per tale via, dunque, l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme finanziate non perché non ha provveduto a mutuarle, ma ad altro, autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla banca di rientrare dallo scoperto, qualora verifichi l'inadempienza del finanziato, escutendo la garanzia solo negando lo svincolo di esse e trattenendole a titolo definitivo (Tribunale Napoli, 20/06/2012).

Con questa sentenza, il Giudicante, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di legittimità (Cfr. da ultimo Cass. n. 14270 del 2011 che richiama sul punto Cass. nn. 11116 del 1992; 6686 del 1994; 9074 del 2001; 17211 del 2004) osserva come la stessa abbia chiarito che:


Il contratto di mutuo è un contratto reale che — quindi — si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto. Il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente — peraltro — come equipollente della traditio , nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario da al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Conferma App. Milano, sez. III, 16 marzo 2006 n. 669 / Cassazione civile, sez. III, 28/06/2011, n. 14270).



Il mutuo, quindi, pur avendo natura di contratto reale, non  necessità la materiale e fisica traditio (consegna) del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendosi sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, che viene in essere ogni volta in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario. 

L'importante sta nel fatto che, la somma data a mutuo esca dal patrimonio del mutuante ed entri in quello del mutuatario e che questi ne possa disporre per soddisfare un proprio interesse.

Ora, va detto che nella norma, le banche concedono a mutuo la somma (in genere con accredito su conto corrente) dando atto della conseguita disponibilità delle somme. Ciò avviene in funzione del finanziamento e tali somme vengono poi riversate alla banca dal mutuatario oppure le parti convengono di costituirle in pegno o in deposito, in tal modo rappresentando la migliore testimonianza della messa a disposizione del finanziato, che evidentemente e giuridicamente può da quel momento manifestare nella sua sfera giuridica di governo e di utilizzo tale entrata. 
Dunque, la banca non trattiene le somme concesse a mutuo, ricevendole dal mutuatario ad altro titolo ovvero in garanzia atipica, provvisoria, in vista di quella definitiva.

Ancora si può leggere un'altra massima che depone nello stesso senso della validità

Integra gli estremi del contratto di mutuo condizionato l'operazione mediante la quale la somma erogata dalla banca mutuante, senza che i mutuatari ne abbiano avuto la disponibilità autonoma, viene depositata in banca e costituita come pegno infruttifero, con la previsione che sarà svincolata a favore dei mutuatari medesimi dopo che abbiano prodotto la documentazione richiesta (Tribunale Latina, 18/05/2010).