Con questa decisione del Tribunale di Torino del 2009 si da conferma della realizzazione di un mutuo, nella fattispecie di un mutuo di scopo, con il quale il mutuatario acquista titoli predeterminati dalla banca, conseguendo così un contratto diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela giuridica
Nella decisione che si legge, si segnala che: ai fini della valutazione ex art. 1322 c.c., è necessario che lo schema astratto congegnato dalle parti persegua un interesse meritevole di tutela e non che tale schema sia sicuramente conveniente per entrambe le parti, sicché la valutazione di meritevolezza non deve essere effettuata "ex post" sulla base del risultato economico concretamente conseguito, ma "ex ante", sulla base della struttura negoziale astratta posta in essere dalle parti. Lo schema negoziale del contratto di finanziamento, risolventesi in un’operazione unitaria complessa costituita da una pluralità di contratti, vale a dire un contratto di mutuo erogato dalla Banca e concesso al solo scopo di acquistare titoli predeterminati, l’acquisto di tali titoli e, infine, la successiva costituzione in pegno dei medesimi a garanzia del rimborso dell’importo del mutuo erogato con relativi interessi, ricalca lo schema tipico del mutuo di scopo, ovvero del mutuo concesso dal mutuante affinché il mutuatario lo impieghi, non già liberamente per la soddisfazione di un proprio interesse, ma per la realizzazione di uno scopo predeterminato dalle parti, nel caso di specie l’acquisto di determinati strumenti finanziari (Tribunale Torino, sez. I, 08/05/2009).
Queste insomma erano le conclusioni che avevano precisato le parti prima che fosse adottata la decisione:
Per la parte che ha promosso il giudizio:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previ gli incombenti di rito, previa eventuale CTU diretta ad accertare la natura, le caratteristiche, i profili di rischio, la convenienza economico-finanziaria e la conformità alla normativa di settore del piano finanziario denominato "4You",
- accertare e dichiarare la nullità del contratto denominato "4You" stipulato dal sig. R. M.con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per le ragioni esposte in atto di citazione e nella memoria ex art. 6 D.Lgs. n. 5/03 del 3.6.08;
- in via subordinata, accertare dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle singole clausole del contratto in oggetto, come specificate nella narrativa dell'atto di citazione e della memoria ex art. 6 D.Lgs. n. 5/03 del 3.6.08, ai sensi degli artt. 33 e segg. del codice del consumo;
- in via ulteriormente subordinata, pronunciare l'annullamento del contratto per cui è causa per errore/dolo;
- in ogni caso , dichiarare tenuta e condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a restituire al sig. M. R., anche a titolo di risarcimento del danno, la somma da lui versata in esecuzione del contratto in oggetto, pari a complessivi euro 11.155,32, maggiorata degli interessi nella misura convenzionalmente pattuita del 6.503%, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e alla rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, oltre rimborso forfetario, CPA, IVA e successive occorrende".
Per parte convenuta:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, respingere le richieste attoree tutte in quanto pretestuose, infondate comunque non provate;
in via istruttoria (...).
Per quanto ovvio, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso proposte, si chiede la condanna di Parte Attrice alla restituzione alla Banca delle somme e/o dei titoli percepiti/ricevuti dalla Banca stessa in virtù del medesimo contratto che oggi impugna.
Con vittoria di Parte Attrice alle spese di giudizio. Salvis iuribus".
La parte attrice, lamentava in altre parole, la sconvenienza economica del contratto, ma una doglianza siffatta, non è stata chiaramente accolta ai fini di una declaratoria di nullità ex art. 1322 c.c. come richiesta dalla stessa.
Ciò che conta, infatti, sottolinea il Collegio giudicante, ai fini della valutazione della meritevolezza di tutela da parte dell'ordinamento, è che lo schema astratto congegnato dalle parti persegua un interesse meritevole di tutela e non che tale schema sia sicuramente conveniente per entrambe le parti. In sostanza, la valutazione della convenienza economica di un contratto, attiene ai motivi soggettivi che spingono una parte a contrarre e non agli elementi strutturali del negozio concluso, di guisa che non può essere addotta a fondamento di una domanda di annullamento del contratto (Cass., 4 marzo 1995, n. 2518), non essendo presente nel nostro ordinamento un principio in forza del quale ogni parte ha diritto a concludere affari vantaggiosi e, in caso contrario, a chiedere la nullità o l'annullamento del negozio stipulato, alla luce dell'esito, non sicuro - come nella fattispecie in esame - fin dalla conclusione del contratto, per lei negativo.
Per poter valutare la meritevolezza giuridica di un negozio, infatti, non deve essere fatta una valutazione effettuata ex post che consideri il risultato economico concretamente conseguito, ma ex ante, sulla base della struttura negoziale astratta posta in essere dalle parti, sicché, essendo detta struttura nel caso di specie agevolmente sussumibile all'interno della categoria del mutuo di scopo, è evidente l'impossibilità di una pronuncia di nullità ex art. 1322 c.c.
Il giudizio in sostanza si è concluso con il rigetto delle prime domande attoree ma con l'accoglimento dell'ultima istanza conclusiva proposta dallo stesso.