lunedì 16 dicembre 2013

valido il mutuo fondiario erogato per coprire l'esposizione debitoria


Si segnala qui in seguito, una decisione della suprema Corte di Cassazione, con la quale la stessa, da validità ad un mutuo fondiario, stipulato al solo fine di estinguere precedenti esposizioni debitorie del beneficiario, nei confronti degli istituti eroganti il finanziamento.

Dunque, se il contratto di mutuo fondiario è stato stipulato solo per estinguere pregresse esposizioni debitorie, il negozio non è nullo, ma non si possono più applicare le norme speciali previste dagli artt. 38 e ss. del TU bancario e in particolare la disposizione dell'art. 39, che prevede il consolidamento e la non revocabilità dell'ipoteca fondiaria, decorso il termine di dieci giorni dall'iscrizione (Cassazione civile, sez. I, 18/04/2013, n. 9482).