martedì 17 dicembre 2013

La competenza del Tribunale per i minorenni dopo le modifiche della l.n. 219/2012


A seguito delle modifiche apportate all'art. 38 delle disp. att. codice civile (1), dalla legge n. 219/2013 si è ristretta ulteriormente la competenza del Tribunale per i minorenni.

Ai sensi del primo comma dell'art. 38 delle disp att. c.c. come modificato, infatti sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Lo stesso articolo, prima delle modifiche apportate dalla legge novella, prevedeva che, fossero di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile. 

Come si può facilmente vedere dal raffronto legislativo delle due formulazioni normative, un numero consistente di provvedimenti sono divenuti di competenza del tribunale ordinario, per effetto del secondo comma dell'art. 38 disp. att. c.c. novellato che dispone che "sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria".



- amministrazione del fondo in presenza di figli minori in caso di annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 171 c.c.);
- divisione dei beni della comunione con eventuale costituzione di usufrutto a favore di uno dei coniugi, negli interessi della prole (ex art. 194, secondo comma, c.c.);
- riconoscimento dei figli naturali (ex art. 250 c.c.);
- affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima (ex art. 252 c.c.);
provvedimenti in ordine all’assunzione del cognome da parte del figlio naturale (ex art. 262 c.c.);
- decisioni in ordine all’impugnazione del provvedimento di riconoscimento da parte del riconosciuto (ex art. 264 c.c.);
- dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale rispetto ad un figlio minore (ex art. 269, primo comma)
- provvedimenti in caso di contrasti sull’esercizio della potestà dei genitori (ex art. 316 c.c.);
- decisioni in ordine all’esercizio della potestà sul figlio naturale (ex art. 317-bis c.c.).


Chiarito questo primo aspetto, tuttavia, occorre porre l'attenzione sulla formulazione della novellata norma, non certo di agevole comprensione, soprattutto in considerazione dell'ambiguità e della complessità della tecnica legislativa utilizza per individuare la competenza del magistrato ordinario o specializzato.

Recita infatti il secondo periodo del comma primo dell'art. 38 disp. att. c.c. che per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316, del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. 

Ai sensi di questa riformulazione legislativa, ogni qualvolta sia in corso un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 (esercizio della potestà dei genitori), per l'adozione dei provvedimenti richiamati nel primo periodo dell'articolo 38 dis. att. c.c. comma 1, opera una vis attarctiva del tribunale ordinario.

Si segnala in proposito una decisione del Tribunale di Modena che a stabilito che: ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.p.c. (come novellato dalla l.n. 219/2012), spetta ora al tribunale ordinario (e non più a quello per i minorenni) la competenza a decidere, con procedimento in camera di consiglio ai sensi degli art. 737 c.p.c. e ss., in materia di provvedimenti ex art. 316 e 317 bis c.c. concernenti minori, figli di genitori non coniugati, conviventi o non conviventi (Tribunale Modena, 05/08/2013).
Il caso in esame ai giudici modenesi, riguardava una controversia sorta sull’affidamento e il mantenimento del minore per il periodo successivo alla cessazione della convivenza more uxorio dei genitori.

Si deve inoltre segnalare che, nonostante la novella legislativa, alcune sentenze della suprema Corte di legittimità, depongo nel senso di ritenere la competenza del Tribunale per i minorenni quanto il giudizio verte sulla decadenza dalla potestà genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c.

Infatti si legge che: " In tema di affidamento di minori e di provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, il discrimine tra la competenza del Tribunale ordinario e quella del Tribunale per i Minorenni deve essere individuato con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi" in concreto dedotti. Rientrano pertanto nella competenza del giudice specializzato, ai sensi del combinato disposto degli art. 330 c.c. e 38 disp. att. c.c.., soltanto le domande finalizzate ad ottenere i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, mentre rientrano nella competenza del Tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, le pronunzie di affidamento del minori nonché le modalità dell'affidamento; né vale a spostare la competenza presso il Tribunale per i Minorenni l'allegazione di un grave pregiudizio per i figli minori, se tale deduzione non è intesa ad ottenere un provvedimento ablativo della suddetta potestà (Cassazione civile, sez. I, 27/02/2013, n. 4945).

In ogni caso, sul punto, è facile obbiettare che tale decisione è stata presa sulla scorta della previgente normativa, ma non è da escludere che questa possa essere anche una futura interpretazione della norma in commento operata dalla suprema Corte, volta che esiste una profonda differenza, tra l'articolo 333 c.c. teso ad tutelare il minore da situazioni ad esso pregiudizievoli e l'art. 330 c.c che invece prevede la rescissione definitiva del legame tra genitori e figli. 

(1)[I]. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316, del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.
[II]. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
[III]. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni (2).


(2) Articolo sostituito dall'art. 3 l. 20 dicembre 2012, n. 219. Il testo, nella previgente normativa recitava: «[I]. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile. [II]. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. [III]. In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero. [IV]. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni». Precedentemente questo articolo era già stato sostituito dall'art. 221, l. 19 maggio 1975, n. 151, mentre il primo comma era stato sostituito dall'art. 68, l. 4 maggio 1983, n. 184.