mercoledì 1 giugno 2016

Esiste un diritto di essere felici

In alcune Costituzioni e anche nella Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti, il concetto di felicità assume valore, fino ad essere sancito tra i propri principi.


Nella Costituzione italiana il “pieno sviluppo della persona umana” è un valore sancito dall'art. 3. La realizzazione sul piano oggettivo della persona umana, della propria essenza, vale a dire su un piano inter-soggettivo visibile e condivisibile da tutti, è intesa come identica sul piano soggettivo alla felicità del singolo (come sosteneva il filosofo Socrate).
Il diritto alla felicità, la privacy ed il correlato diritto all'identità personale (sancito tra i diritti inviolabili ex art. 2 Cost., sent. Corte Cost. n. 13/1994) rappresentano quindi un rovesciamento di prospettiva nei confronti di imposizioni atte a trasferire sulla persona modelli prefabbricati. Ciascun essere umano è unico e come tale irripetibile, artefice dei suoi progetti, non standardizzabile.

La felicità trova ancora allacciamenti con la privacy, nel suo aspetto riparatore ed interlocutore. La privacy resta di fondamentale importanza per garantire la tutela della dignità della persona in ogni aspetto della vita e dunque garantire la sua felicità. 

La tutela della vita privata ha un importante compito,  permette a ciascuno di realizzare i propri sogni, di non rinunciare a qualsiasi manifestazione di felicità, di essere autori del proprio cammino. Dunque, la realizzazione dei propri sogni si pone in relazione con lo sviluppo della persona, ricercando l'equilibrio necessario alla felicità.